GENITORI E SOCIAL NETWORK
Il ruolo dei genitori nell’educazione digitale è oggi al centro di un dibattito estremamente attuale e spinoso, a seguito della sentenza n. 879/2025 con cui il Tribunale di Brescia ha condannato una famiglia al risarcimento di 15.000 euro per non aver saputo vigilare sull’attività digitale della propria figlia, responsabile di atti di cyberbullismo aggravati contro una compagna di classe.
La ragazza, minorenne, con lieve ritardo cognitivo, aveva creato profili social falsi per insultare la coetanea e diffondere immagini manipolate a contenuto pornografico. I genitori, secondo il giudice, si sono limitati a un controllo superficiale, affidandosi a una vigilanza parziale e del tutto insufficiente, e come tali sono stati ritenuti civilmente responsabili ex art. 2047 C.C., per culpa in vigilando (dunque, non per culpa in educando ex art. 2048 C.C., trattandosi di una minore in condizioni di incapacità).
La vigente normativa consente, com’è noto, ai maggiori di anni 14 di entrare nel mondo dei social network in virtù della loro acquisita capacità di discernimento, pur se non ancora piena capacità d’agire. Ciò indurrebbe a ritenere i genitori gravati di un meno pregnante obbligo di vigilanza sulle attività on line dei figli minori.
Ha statuito, al contrario, il Tribunale che i social network, come ogni spazio pubblico o semi-pubblico, sono luoghi di educazione e di rischio, in cui la sorveglianza deve essere effettiva, non simbolica, ed un genitore tecnicamente impreparato non è più giustificabile e non ha titolo per invocare la propria incompetenza informatica, dovendo necessariamente essere alfabetizzati digitalmente ed in grado di scovare profili falsi, sistemi per eludere i controlli o comportamenti lesivi dei diritti altrui.
Ai sensi dell’art. 2047 c.c., il danneggiato deve solo provare che il danno è stato cagionato da un incapace, mentre grava sul sorvegliante l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, fornendo la prova di uno specifico ostacolo che ha reso impossibile esercitare la dovuta vigilanza. Nel caso in esame, i genitori non hanno fornito tale prova liberatoria.
I genitori, insomma, per andare esenti da responsabilità civili, a loro discolpa non possono invocare le scarse competenze informatiche né affermare di avere chiesto ai figli di condividere le password, se poi questi si sono reiteratamente rifiutati, hanno creato falsi profili e “bloccato” i genitori.
Nell’era digitale, ai genitori, quindi, spetta un dovere di sorveglianza assai rafforzato rispetto al passato, anche sui sistemi di intelligenza artificiale sempre più utilizzati dai ragazzi per creare o modificare i contenuti: lasciare soli i figli minorenni, e ancora di più i più fragili, davanti a uno schermo, rende di fatto impossibile la prova liberatoria in giudizio.
Post Precedente
Prossimo Post