ATTENTI ALLE BUCHE
In materia di insidie stradali, buche, avvallamenti, dissesti in genere, si è molto dibattuto negli anni, soprattutto sul comportamento che viene richiesto all’utente della strada, posto che alla Pubblica Amministrazione non può essere imposta una responsabilità sostanzialmente illimitata.
La giurisprudenza è oramai conforme nel ribadire il proprio costante orientamento in materia di responsabilità da cose in custodia: la condotta imprudente del danneggiato interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l’evento di danno (il sinistro), quando il soggetto violi il dovere di ragionevole cautela scaturente dal principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
Pertanto, il conducente è esclusivo responsabile del fatto se provoca l’incidente, benché la presenza dell’insidia fosse evidente, sia per le sue dimensioni che per l’ora diurna del sinistro, ad esempio.
Non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell’ente proprietario della stessa. Eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, oggettivamente visibili, evitabili e prevedibili.
Tale principio impone al soggetto di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
La valutazione dell’efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l’adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe; in altre parole, più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l’efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In conclusione, dunque, si può affermare che occorra ogni volta procedere ad una valutazione del caso concreto, per comprendere se la P.A. possa o meno ritenersi responsabile di un sinistro.
