IL SERVIZIO FOTOGRAFICO

E se il fotografo delle nozze fallisce il suo compito, condannando così gli sposi all’impossibilità di rivivere le emozioni delle nozze attraverso il supporto fotografico?

La Corte di Cassazione n. 13370/2018, chiamata a pronunciarsi sul punto, statuisce che la nostra Costituzione non contempla alcun “diritto a ricordare” e che lo smarrimento del servizio fotografico, che immortala il giorno del matrimonio, pur essendo in grado di produrre “turbamenti d’animo”, non genera alcun risarcimento del danno non patrimoniale.

Pertanto, l’interesse degli sposi, pur umanamente comprensibile, non deve ritenersi costituzionalmente tutelato. Insomma, “il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l’esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria)”.

I Giudici di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 26972/2008, hanno precisato dunque che il diritto in questione costituisce «un diritto “immaginario”, non idoneo ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale». 

L’interesse a conservare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, come può ritenersi il giorno delle nozze, non è oggetto di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, cosicché dall’inadempimento all’obbligo di consegna del servizio fotografico, commissionato in occasione del matrimonio, non deriva l’obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale.

 

yanogiovannini