ASSEGNO E NUOVA CONVIVENZA

La normativa in materia di assegno di divorzio prevede espressamente che, qualora l’ex coniuge passi a nuove nozze, egli perda il diritto all’assegno. Non è necessario per l’ex coniuge obbligato adire un giudice, posto che dal momento in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno convola a nuove nozze, l’obbligato non sarà più tenuto al versamento dell’assegno. La legge non disciplina espressamente, invece, cosa accade se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno instauri, dopo il divorzio, una convivenza di fatto, senza risposarsi. Questa nuova convivenza può avere rilievo per ridurre o, addirittura, eliminare in toto l’assegno divorzile? Ben sappiamo che, a livello processuale, siamo ben lontani da una perfetta equiparazione tra la nuova convivenza di fatto (o la nuova stabile relazione affettiva) instaurata dal beneficiario dell’assegno divorzile e, invece, il nuovo matrimonio di quest’ultimo. Se è vero dunque che il nuovo matrimonio fa cessare automaticamente l’obbligo di corrispondere l’assegno, nel caso di nuova convivenza, o di nuova stabile relazione, del beneficiario dell’assegno, sarà necessario agire di fronte ad un giudice e dimostrare questa nuova convivenza (o relazione affettiva), cosa non sempre agevole. Solo se il giudice riterrà che la nuova convivenza o la nuova relazione affettiva, del beneficiario dell’assegno divorzile, siano stabili e durature, e che vi sia una effettiva condivisione di vita e di progetti, potrà revocare l’assegno divorzile in capo all’ex coniuge.

yanogiovannini