LA CASA AL FIGLIO
E’ piuttosto frequente, nella prassi quotidiana, il caso di un genitore che concede un immobile in uso gratuito al figlio, affinché vi si stabilisca con la propria famiglia. Ci si è sempre domandati in passato, con orientamenti giurisprudenziali assai oscillanti, quale fosse la sorte dell’immobile in caso di separazione dei coniugi: se dovesse prevalere, insomma, il diritto del terzo proprietario a vedersi restituito l’immobile, o, al contrario, il provvedimento di assegnazione dell’abitazione coniugale ad uno dei coniugi, magari diverso dal proprio figlio, quale assegnatario o collocatario di un figlio minore o economicamente non autosufficiente. Le Sezione Unite della Cassazione nel 2014, con la Sentenza n. 20448, hanno risolto il contrasto interpretativo, statuendo che, quando un immobile viene concesso in comodato per essere destinato a casa coniugale (e questa circostanza va provata), il contratto in parola dovrà ritenersi valido fino al venir meno delle esigenze abitative del nucleo familiare. Occorre in sostanza risalire, in mancanza di una espressa previsione scritta, al momento di concessione del comodato, per verificarne la causa e comprendere se le esigenze familiari siano da ritenersi prevalenti rispetto ad un comodato ordinario. Con ciò, negando, il diritto del proprietario a richiedere la restituzione immediata della casa concessa in uso alla famiglia, avendo egli detta facoltà soltanto in caso di sopravvenienza di un proprio urgente e improvviso bisogno.
