L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge n. 6/2004 per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, dunque, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali, possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice Tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno occorre presentare un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona bisognosa risiede.
Il ricorso può essere proposto:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del Giudice Tutelare che deve contenere le seguenti informazioni:
- le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
- la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare preferisce, se possibile:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- un professionista all’uopo nominato e retribuito
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario, sono quelli di ordinaria amministrazione (gestione e cura quotidiana), mente per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio, la vendita di un immobile) è sempre necessaria l’autorizzazione, con decreto, dal Giudice Tutelare.
