L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
Il lavoratore dipendente raggiunto da una lettera di licenziamento, se intende contestarla, ha l’obbligo di attivare una particolare procedura soggetta a precisi termini di decadenza, il mancato rispetto dei quali implica che il licenziamento, per quanto illegittimo, non è più impugnabile.
Entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di licenziamento, il dipendente deve inviare al datore di lavoro una lettera di contestazione del licenziamento. Non è necessario indicare le specifiche ragioni per cui si ritiene illegittimo il licenziamento, potendo queste essere palesate successivamente davanti al Giudice, talchè la comunicazione può essere generica purché esprima la volontà inequivoca di impugnare il recesso.
Per impugnare un licenziamento illegittimo non è sufficiente la lettera di contestazione nei 60 giorni. A questa deve fare necessariamente seguito il deposito del Ricorso presso la cancelleria del Tribunale ordinario, sezione Lavoro, entro i successivi 180 giorni, decorrenti dalla data di spedizione dell’impugnazione di licenziamento.
In alternativa all’avvio dell’azione giudiziale, e sempre nel termine di 180 giorni dalla spedizione della lettera di contestazione, il dipendente può comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Nel caso in cui non si concretizzi un accordo in sede di conciliazione, o comunque qualora il lavoratore opti per l’immediata azione giudiziale, la procedura segue le regole del processo del lavoro. La procedura in Tribunale segue, però, oggi, due distinte tipologie:
- per i licenziamenti intimati da aziende fino a 15 dipendenti, sia per i dipendenti assunti prima che dopo il 7 marzo 2015 (Jobs Act), si applica il normale rito del lavoro;
- per i licenziamenti discriminatori, illeciti, verbali ovvero intimati da aziende con più di 15 dipendenti, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, si applica il cosiddetto “Rito Fornero”, mentre per quelli assunti dopo, vale il normale processo del lavoro.
La differenza tra i diversi riti applicabili comporta diverse tutele ottenibili, che vanno dalla reintegrazione nel posto di lavoro al mero risarcimento del danno, quantificabile in un numero variabile di mensilità di stipendio.
