INFEDELTA’ E ADDEBITO
L’obbligo della fedeltà rappresenta ancora oggi il principale dovere che scaturisce dal matrimonio e ne rappresenta l’essenza stessa. Per giurisprudenza costante, il tradimento attenta alla dignità, al rispetto ed alla fiducia dell’altro coniuge e può essere motivo per l’addebito della separazione, a meno che non sia determinato da una crisi in atto ovvero sia la conseguenza di un fallimento del rapporto coniugale Alla pronuncia di addebito conseguono effetti economici di una certa gravità per il coniuge nei confronti del quale è stata adottata, escludendo il diritto di questi a percepire il mantenimento da parte dell’altro coniuge salvo gli alimenti e comportando la perdita dei diritti successori che la legge prevede per il coniuge. A fronte di una richiesta di addebito, il Giudice dovrà procedere ad una valutazione comparativa del comportamento delle parti, anche se la violazione dell’obbligo di fedeltà normalmente è circostanza di regola sufficiente a determinare la pronuncia di addebito. Infatti, il tradimento viene considerato comunemente sintomo della crisi della coppia, non un mero incidente, considerato che esso è incompatibile con l’amore coniugale. Insomma, l’intrattenimento di una relazione extraconiugale deve presumersi come causa efficiente del formarsi o del consolidarsi di una situazione definitiva di intollerabilità della convivenza, giustificando normalmente l’addebito, in quanto rappresenta significativamente una grave violazione ai doveri coniugali, salvo che non si constati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale mediante un’accurata e rigorosa verifica. Al coniuge tradito, il quale solleciti la pronuncia di addebito, spetta dimostrare il fatto della infedeltà idoneo a rendere intollerabile la convivenza, mentre il coniuge infedele dovrà dimostrare la sussistenza di una pregressa crisi coniugale che abbia avuto come conseguenza la relazione extraconiugale. Circa la natura del tradimento, l’attuale giurisprudenza ritiene che una relazione amorosa possa essere causa di addebito anche se priva di alcun incontro personale e di congressi carnali, come, ad esempio, caso molto frequente oggi, allorché essa venga coltivata via internet ed accompagnata da messaggi particolarmente espliciti e chiaramente allusivi, corredati da materiale video o fotografico (il c.d. “flirt virtuale”).
