LICENZIAMENTO DA FACEBOOK

Con la sentenza 1° febbraio 2019. n. 3133, la Corte di Cassazione ha affermato ha giudicato legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro il quale, a seguito della verifica della cronologia del computer in uso ad un proprio dipendente, abbia scoperto che questo, durante l’orario di lavoro abbia effettuato numerosi accessi a Facebook. Infatti, detto comportamento configura una violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell’espletamento della prestazione lavorativa, in contrasto con l’etica comune. Il lavoratore, nel caso di specie, aveva cercato di sostenere l’impossibilità di fondare la decisione sui report di cronologia, considerando insufficiente tale riscontro al fine di dimostrare la genuinità e riferibilità allo stesso degli accessi, ed anche per violazione delle regole sulla tutela della privacy. Tuttavia, la Corte ha, sul punto, ampiamente motivato, valorizzando non solo la mancata contestazione da parte del lavoratore ma anche il fatto che gli accessi alla pagina personale Facebook richiedono una password, sicchè non dovevano nutrirsi dubbi sulla loro riferibilità al lavoratore. Dunque, ha sancito la piena utilizzabilità della cronologia del computer quale fonte di prova a carico del lavoratore.

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