IL TRENO IN RITARDO

Può configurasi danno esistenziale in capo ad un pendolare costretto ad utilizzare, per i propri spostamenti quotidiani, il servizio ferroviario, che a causa dei ritardi sistematici, della sporcizia e dell’affollamento dei treni, è sistematicamente costretto ad affrontare il viaggio in piedi e in condizioni di scarsa sicurezza? Costituisce un danno risarcibile il peggioramento della qualità della vita, sensibilmente peggiorata per la significativa perdita di tempo e la necessità di dover organizzare la propria giornata tenendo conto dell’eventualità di ritardi, per stanchezza cronica, ansia e stress, per il tempo sottratto alla famiglia ed al riposo? E’ monetizzabile, insomma, la modificazione esistenziale negativa rispetto ad aspettative e valori della persona costituzionalmente protetti? A questa domanda dà risposta la Corte di Cassazione con sentenza n. 3720/2019. La Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento, rilevando che vi sono diritti palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale: i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Pregiudizi, dunque, che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza. Insomma, un grado minimo di tolleranza. I disservizi ed i fastidi lamentati dal ricorrente non sono stati ritenuti talmente gravi da determinare la lesione ad un diritto inviolabile, previsto dalla Costituzione.

yanogiovannini