I DANNI DELL’INQUILINO
La Corte di Cassazione è intervenuta di recente (Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6596) sulla problematica relativa alla riconsegna, da parte dell’inquilino, al termine della locazione, di un immobile gravato di danni eccedenti il normale utilizzo e la sua vetustà. Nel caso di specie, l’inquilino aveva lasciato la casa locata in pessime condizioni, per cui il proprietario era stato costretto ad effettuare lavori di ristrutturazione. A fronte della disponibilità dell’inquilino a pagare solo un importo corrispondente alla spesa sostenuta dal proprietario di casa per la ristrutturazione, il proprietario aveva introdotto una causa per richiedere il riconoscimento dell’ulteriore danno derivante dall’impossibilità di locare ad altri l’immobile, a causa della lunga durata dei lavori. La Suprema Corte ha statuito sul punto che il periodo necessario per i lavori di restauro deve ritenersi equiparato alla ritardata restituzione dell’immobile, con la conseguenza che spetterà al proprietario, per questo periodo, il corrispettivo convenuto in origine a titolo di canoni di locazione. Dunque, spese di ristrutturazione e canoni per mancato utilizzo.
