LE INSIDIE STRADALI
Sono molteplici le situazioni che possono ingenerare pericoli per l’utente della strada e, in caso di incidente, la responsabilità della Pubblica Amministrazione: una buca sul manto stradale, una macchia d’olio, un marciapiede dissestato. I danni da insidie stradali sono tuttavia risarcibili solo a determinate condizioni, elaborate dalla giurisprudenza nelle numerose pronunce sul punto. In particolare, occorre che l’anomalia rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e oggettivamente non evitabile. Il danneggiato deve essersi trovato di fronte, in buona sostanza, ad una “insidia” o “trabocchetto” che non era possibile prevedere né evitare con l’uso dell’ordinaria diligenza, poichè, se un’anomalia sulla strada è ben visibile e oggettivamente prevedibile, allora l’utente ha il dovere evitarla. La giurisprudenza più recente ha identificato la responsabilità dell’ente proprietario della strada su cui insiste l’insidia alla stregua della responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 C.C:., il chè facilita il danneggiato, configurandosi una vera e propria inversione dell’onere della prova. Spetta al danneggiato l’onere di fornire la prova dell’evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e il danno subito, mentre la Pubblica Amministrazione, per esimersi dalla responsabilità, dovrà dimostrare che l’evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o comportamento del danneggiato. Per questo, al di là delle enunciazioni di principio, è opportuno di volta in volta una precisa disamina del caso concreto.
