GLI IMMOBILI IN SEPARAZIONE

Sono sempre più frequenti, in quanto perfettamente leciti ed assai vantaggiosi da un punto di vista fiscale, i trasferimenti immobiliari tra coniugi perfezionati nell’ambito dei giudizi di separazione o divorzio. Può accadere infatti che, nell’ottica di una definizione complessiva della crisi matrimoniale, uno dei coniugi si trovi a dover cedere all’altro, in tutto o in parte, uno o più immobili di sua proprietà. Così come può accadere che uno dei coniugi attribuisca all’altro un diritto di abitazione sui medesimi. Ebbene, detti trasferimenti immobiliari (come anche i trasferimenti mobiliari, ad esempio di pacchetti azionari, titoli o fondi), godono di numerosi benefici fiscali che rendono l’operazione assai appetibile. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che I trasferimenti patrimoniali effettuati in sede di separazione non costituiscono donazioni perché non sono effettuati spontaneamente e con la volontà di un coniuge di arricchire l’altro senza ricevere nulla in cambio: essi servono, invece, per regolare i rapporti economici conseguenti alla separazione. Infatti, il trasferimento immobiliare può essere usato per estinguere il debito di mantenimento posto a seguito della crisi coniugale a carico di un coniuge, o un debito di altra natura che il coniuge ha verso l’altro, o, più in generale, può rappresentare uno strumento di compensazione delle reciproche pretese. Gode in ogni caso di causa a sé stante. E’ dunque frequente che, nei Ricorsi depositati in Tribunale, sia contenuta una clausola con la quale i coniugi stessi si obbligano, al termine della procedura giudiziale, a stipulare innanzi al Notaio un atto di trasferimento immobiliare, godendo pertanto di tutti i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.


yanogiovannini