IL SUPERBONUS 110%
Il “Decreto Rilancio” ha introdotto il c.d. Superbonus, una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri Condomini o nelle proprie abitazioni singole, per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, suddivisa in 5 rate di pari ammontare.
Il funzionamento, di per sè, è semplice: ad esempio, per una spesa di 10.000 €, si ottengono 11.000 € di detrazione pari a 2.200 € annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il Condominio, escluse le nuove costruzioni, seppur con limiti dimensionali e di spesa.
Per ciò che attiene, in particolare, ai Condomini, spetta all’assemblea il via libera sull’effettuazione dei lavori rientranti nel superbonus 110%, laddove sono previste specifiche maggioranze. In particolare, dette delibere assembleari sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Si applicano i medesimi quorum agevolati anche alle delibere concernenti gli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi interventi, nonché per l’adesione all’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.
Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato.
La normativa vigente ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri Condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.
In alternativa alla detrazione diretta, è possibile scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura, applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare. Ad esempio, se si effettua un intervento di ristrutturazione che costa 10.000 €, che dà diritto a una detrazione del 50%, si pagheranno solo 5.000 € al fornitore, mentre se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110%, non si pagherà nulla ma non si recupereranno i 1.000 € di detrazione aggiuntiva che si otterrebbero indicandola nella propria dichiarazione dei redditi (percentuale aggiuntiva di cui, invece, godrà il fornitore).
Si può altresì scegliere di trasformare la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta. In questo caso, si cede l’esatto importo della detrazione, perciò, nel caso del superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 € si va a cedere un credito di 11.000 €.
Si tratta però di un percorso non immune da insidie. Se successivamente viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo, mentre qualora venga accertato il concorso in violazione, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del fisco. Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

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