L’AUTOSUFFICIENZA DEL FIGLIO

Sempre più di frequente, nella prassi, si discute di quale sia il confine, di dove debba spingersi l’obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori in una separazione o in un divorzio.

Il principio generale, com’è noto, è che non può essere revocato il mantenimento al figlio se emerge dalle risultanze istruttorie che non ha raggiunto in pieno l’autonomia economica: sussiste infatti un pieno diritto del figlio a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza.

Tuttavia, si tratta di un tema che ha un sempre più attuale riscontro applicativo, evidentemente legato alle difficoltà che oggi i giovani incontrano rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro ed all’ormai abituale ricorso delle aziende a tirocini, stage, apprendistato e contratti a termine. 

Sulla determinazione del concetto di autosufficienza economica influiscono una serie di fattori, di cui la giurisprudenza tiene conto al fine di giungere ad una conclusione. Nella sostanza, non può definirsi indipendente sotto il profilo economico il figlio impiegato con lavori che prevedano assunzioni precarie e questo perché tali tipologie contrattuali non garantiscono una sufficiente stabilità.

L’obbligo di mantenimento può però venire meno in caso di inerzia del figlio, che rifiuti ingiustificatamente opportunità di lavoro ovvero non si adoperi per cercarne una. Ma sarà il genitore onerato a dover provare tali circostanze, affinché sia dichiarato non più dovuto il contributo al mantenimento.

yanogiovannini