IL DANNO NON PATRIMONIALE
Quando si parla di liquidazione del danno non patrimoniale, non si può non tener conto del fatto che, al di là dei limiti tabellari esistenti (ad oggi, in tema di micropermanenti ex legge e, oltre, con le Tabelle dei Tribunali principali), è sempre possibile una “personalizzazione” che tenga conto del caso concreto.
Gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private prevedono un aumento percentuale del risarcimento nel caso in cui la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vittima. Con tale espressione si fa riferimento a circostanze eccezionali e specifiche. Pertanto, non è possibile operare una variazione in aumento in relazione a danni che, nella stessa situazione, qualunque vittima avrebbe patito, in quanto tali pregiudizi sono già considerati nella liquidazione tabellare.
Sappiamo che la perdita della capacità di lavoro specifica attiene al danno patrimoniale ed esula dal danno non patrimoniale, mentre la lesione della capacità di lavoro generica è ricompresa nelle conseguenze ordinarie del danno alla salute, per cui in tali casi, è evidente, non può operare alcuna personalizzazione.
La personalizzazione del danno non patrimoniale trova giustificazione esclusivamente a seguito dell’accertamento di circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da una menomazione. Ad esempio, l’impossibilità di compiere attività fisica è una conseguenza ordinaria di una grave lesione fisica, laddove ammettere la personalizzazione significherebbe liquidare due volte lo stesso danno.
Il danno morale è il patimento sofferto dalla vittima, anche denominato pretium doloris. Si tratta di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico. Infatti, è una sofferenza interiore e non relazionale, meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi.
Anche il danno morale non può ritenersi in re ipsa: il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento: con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l’attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione.
Il giudice può tuttavia riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza, che altro non sono che regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ad un certo tipo di lesione, infatti, corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta di un criterio logico e presuntivo applicabile, quale quello della proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Mai come in questa materia, dunque, è importante fondare un ragionamento sulle circostanze del caso concreto.
