L’EREDITA’ DIGITALE: UN DIRITTO?

E’ di questi giorni la prima decisione in materia di eredità digitale.

Il Tribunale di Milano è stato, infatti, chiamato a pronunciarsi in via d’urgenza su una delicata questione in tema di persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica.

Ma in cosa consiste esattamente l’eredità digitale? In sostanza, nella possibilità di disporre mortis causa, di files, foto, video e quant’altro esista in formato digitale e conservato dal de cuius su un supporto materiale quale uno smartphone, una chiavetta usb, un cd-dvd, o da questi immesso on-line, sui social network, nei canali youtube o in altre piattaforme.

Il caso di specie è noto alle cronache: i genitori di un ragazzo deceduto tragicamente in un incidente stradale avevano chiesto che venisse ordinato ad Apple di consentire loro di recuperare i dati personali del figlio che tramite il suo telefono iPhone erano stati sincronizzati sul sistema iCloud di Apple, telefono andato distrutto nell’incidente, sul presupposto che fosse loro interesse recuperare le fotografie e i video registrati dal figlio per cercare di colmare in parte il senso di vuoto e di dolore che li attanagliava.

Avendo Apple negato il consenso, considerando il diritto alla riservatezza un ostacolo insormontabile, il Tribunale di Milano, nell’accogliere integralmente le domande dei genitori ricorrenti contro Apple, ha osservato che i “dati personali delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. 

Una possibilità, tuttavia, non priva di limiti, non essendo ammessa, oltre che nei casi previsti dalla legge, “quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata”, con volontà inequivoca e libera. 

Sono dunque state ritenute meritevoli di protezione le ragioni famigliari poste a fondamento della domanda giudiziale, posto che la volontà di recuperare le immagini dell’ultimo periodo di vita del figlio per colmare il dolore e di voler realizzare un progetto per mantenerne viva la memoria attraverso la raccolta delle ricette del giovane chef, avendo altresì verificato come dalla corrispondenza intercorsa tra i genitori e la Apple non fosse mai emersa l’esistenza di una qualche dichiarazione scritta del ragazzo di divieto all’utilizzo dei propri dati, dichiarazione che avrebbe, quella sì, potuto legittimare il rifiuto di Apple ad accedere all’account. 

yanogiovannini