IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21761/2021) hanno risolto un contrasto giurisprudenziale significativo, statuendo che l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o divorzio costituisce titolo valido per la trascrizione ex art. 2657 c.c., per cui è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, senza passare obbligatoriamente dal notaio.

Si tratta di un’importante statuizione, posto che, fino ad oggi, in virtù del contrasto in essere, solo alcuni Tribunali ammettevano detta possibilità, mentre altri richiedevano comunque il passaggio notarile.

Per i coniugi, un notevole vantaggio, considerato il risparmio di tempi e costi, anche perchè sono frequenti i casi in cui, nella determinazione delle condizioni di separazione o divorzio, sorge la necessità di trasferire in tutto o in parte un immobile, sia esso la casa coniugale o meno, all’altro coniuge o ai figli.

Le Sezioni Unite precisano che è indispensabile che risultino agli atti della separazione o del divorzio, in ogni caso, gli elementi classici di un contratto di compravendita notarile, e cioè:

  • l’esatta identificazione catastale dell’immobile;
  • il chiaro riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
  • la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

In sede di separazione o divorzio, è quindi indispensabile che l’atto traslativo contenga i predetti elementi previsti a pena di nullità, ma non è rilevante che sia il notaio il soggetto che roga l’atto, posto che ora il verbale di udienza di comparizione dei coniugi, redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 c.p.c. è ritenuto, a tutti gli effetti, un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., quindi trascrivibile ai sensi dell’art. 2657 c.c.

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