LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ PASSIVA

Nella prassi, talvolta può accadere che si venga chiamati all’eredità e che in quel momento si verifichi la sussistenza di debiti ereditari che superino di gran lunga l’attivo, nel qual caso non risulti vantaggiosa l’accettazione.

Fermo restando il diritto di ciascuno di accettare o meno l’eredità, in un termine di 10 anni dall’apertura della successione, è bene tenere a mente che solo la formale rinuncia preserva il proprio patrimonio da rischi spiacevoli.

Infatti, da un lato gli eredi in possesso dei beni ereditari sono sottoposti ad un termine per la rinuncia di soli 3 mesi, dall’altro, tutti i possibili chiamati devono fare i conti con l’eventualità che un giorno i creditori del de cuius avanzino nei loro riguardi le proprie pretese, ove non si formalizzi, tramite atto notarile o dichiarazione resa negli appositi uffici in Tribunale, la rinuncia all’eredità.

La Corte di Cassazione ha precisato a più riprese che il chiamato all’eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

E’ bene tenere a mente altresì, che la rinuncia di un chiamato chiama a sua volta in causa altri possibili chiamati, per rappresentazione e poi fino al sesto grado di parentela, ivi compresi i minori, che in ogni caso possono esprimere validamente accettazione o rinuncia solo cl compimento del diciottesimo anno d’età e a seguito di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Pertanto, è bene, ogniqualvolta si configuri una chiamata all’eredità “passiva”, effettuare tutte le valutazioni del caso e decidere come sia meglio muoversi, nell’interesse proprio e dei familiari più stretti.



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