L’INTERRUZIONE DELL’USUCAPIONE
L’usucapione, un modo di acquisto della proprietà che si realizza attraverso il possesso continuato di un bene per un certo periodo di tempo, di regola 20 anni (ridotti a 15 per i fondi rustici e 10 per i beni mobili registrati, fermo restando che, in caso di possesso di buona fede, i termini si riducono a 10 anni per gli immobili e 3 per i mobili registrati), può dare adito a dubbi interpretativi e spiacevoli sorprese, per i proprietari.
Infatti, qualora il proprietario del bene, ad esempio di un terreno agricolo, sia a conoscenza del possesso che un terzo ne abbia, spesso ritiene che una semplice diffida stragiudiziale, sia anche in forma di raccomandata o posta elettronica certificata, sia sufficiente ad interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell’usucapione.
Nulla di più sbagliato, poichè i termini sopra indicati possono essere interrotti, in base alla disciplina prevista dagli articoli 1165 e seguenti del Codice civile, solamente quando:
- il possessore è stato privato materialmente del possesso del bene per oltre un anno senza aver esercitato l’azione di reintegrazione e recuperato così il possesso;
- il possessore ha riconosciuto in maniera espressa il diritto del proprietario;
- il proprietario ha chiesto la materiale consegna dei suoi beni mediante un atto giudiziale (ossia un atto di citazione, regolarmente notificato al possessore).
La notifica dell’atto di citazione è di per sé sufficiente ad interrompere la prescrizione, non essendo necessaria la successiva prosecuzione del giudizio con iscrizione a ruolo dello stesso. Si ritiene sufficiente ai fini interruttivi anche la domanda di mediazione, che per altro è obbligatoria per l’introduzione del giudizio di rivendica.
Non è dunque sufficiente una semplice diffida stragiudiziale, quale ad esempio una semplice lettera con cui si intima al possessore di rilasciare il bene, in quanto gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione ma non anche il termine utile per usucapire, potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale.
