LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Il danno non patrimoniale, nel nostro ordinamento, viene liquidato in maniera distinta, a seconda che si tratti di lesioni “micro-permanenti” (fino al 9% di danno biologico permanente) o lesioni “macro-permanenti” (valutate in sede medico-legale in misura superiore al 9%).
Per quanto riguarda le c.d. “macro-permanenti“, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano in tema di danno biologico permanente, temporaneo e da morte, rappresentano uno strumento di riferimento fondamentale, i cui parametri devono essere presi:
- come riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno in oggetto
- oppure come criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione alla quale si sia pervenuti.
Il giudicante deve cioè motivare e specificare le ragioni per cui decida di dare preferenza ad una quantificazione che, in relazione al caso concreto, risulti diversa e sproporzionata rispetto a quella tabellare.

Dette Tabelle prevedono altresì la possibilità di arrivare ad una personalizzazione del danno, in termini percentuali, laddove si dimostri di avere patito delle conseguenze peculiari e specifiche.
La personalizzazione è un’operazione che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima. E’ noto infatti che, in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, le conseguenze dannose possono distinguersi in conseguenze comuni a tutte le persone, e conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media.
Pertanto, il risarcimento di questa tipologia di pregiudizio avviene sulla base di una duplice valutazione:
- la liquidazione del danno forfettariamente individuato, relativamente alle conseguenze ordinarie
- la liquidazione ulteriore a seguito della personalizzazione, relativamente a conseguenze peculiari.
Quindi, il giudice di merito, nella propria valutazione, utilizza come parametro standard il meccanismo tabellare, che è volto alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe.
Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, il cui onere della prova grava sul danneggiato.

Quanto alle c.d. “micro-permanenti“, in tema di sinistri stradali (ma anche di responsabilità medica), la norma di riferimento è l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005), che ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento, basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.
Anche in tali ipotesi, l’importo tabellare può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.