LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

I procedimenti di separazione e divorzio sono due azioni giudiziarie che, pur rappresentando entrambe l’epilogo del matrimonio, hanno connotati propri che è bene conoscere.

La separazione dei coniugi, in primo luogo, nell’ordinamento italiano non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, ma incide soltanto su alcuni effetti propri del matrimonio, e ciò in attesa che maturino i tempi per il divorzio (12 mesi dalla separazione giudiziale, 6 mesi da quella consensuale), qualora non avvenga la riconciliazione, sempre possibile senza formalità.

La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, oltre a far cessare lo stato di convivenza e fedeltà, determina lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale dei beni, ma il coniuge mantiene tutti i diritti successori, continuando ad essere erede dell’altro, salvo l’addebito, così come a chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché giuridicamente non è venuto meno lo status di coniuge.

Solo con il divorzio vero e proprio, si verifica lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, a seconda, rispettivamente, che il matrimonio sia stato celebrato civilmente o che si tratti di matrimonio religioso (c.d. concordatario).

Al contrario di quanto avveniva prima del 1975, anno della complessiva riforma del diritto di famiglia, oggi la separazione può essere dichiarata in maniera del tutto indipendente dalla colpa di uno dei due coniugi. Ciò significa che la motivazione scatenante può essere la sola presa d’atto di un’incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudicano l’educazione della prole.

Può accadere, peraltro, che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità, ossia senza fare ricorso al Giudice, ponendo in essere la c.d. separazione di fatto, la quale tuttavia non produce alcun effetto giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire poi al divorzio.

Tanto la procedura di separazione quanto quella di divorzio, possono essere consensuali o giudiziali.

La procedura di separazione e quella di divorzio sono estremamente simili, differenziandosi soltanto per la fase conclusiva. Entrambe, infatti, si introducono con Ricorso, congiunto o giudiziale che sia. A questo segue un’udienza innanzi al Presidente del Tribunale per i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in caso di giudiziale, un giudizio ordinario che si chiude con sentenza (al pari del divorzio congiunto).

In caso di separazione consensuale, il Tribunale, una volta accertata la piena corrispondenza alla legge dell’accordo intervenuto tra le parti e la piena tutela dei minori, si limita ad omologarla.

Nel caso della separazione giudiziale, invece, difettando un accordo tra i coniugi, il Tribunale dovrà istruire la causa ed emettere, all’esito, una vera e propria sentenza.

Il divorzio, invece, implica sempre una sentenza, che, in caso di procedura congiunta, ricalca l’accordo, mentre, in caso nei procedura contenziosa, statuisce su ogni aspetto della vicenda matrimoniale.

Con ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727, la Corte di Cassazione, dopo che la Riforma “Cartabia” entrata in vigore pochi mesi prima lo aveva reso possibile suscitando però numerosi contrasti interpretativi, ha stabilito che è possibile proporre domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, insieme. Pertanto, i coniugi possono, con un unico ricorso congiunto, ottenere l’omologa della separazione e, decorsi 6 mesi, il divorzio vero e proprio.

Può anche accadere che un coniuge, interessato a far valere la responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio, chieda al Giudice una pronuncia di addebito, che si fonda su gravi violazioni dei doveri coniugali. I casi più frequenti sono quelli di violazione del dovere di fedeltà, ovvero l’addebito per tradimento. In questi casi, tuttavia, non è sufficiente dimostrare l’infedeltà del coniuge, ma è necessario dare la prova che il tradimento abbia rappresentato la causa della fine del matrimonio, e non sia l’inevitabile conseguenza di un rapporto già finito.

L’accordo di separazione o divorzio, come pure le relativa sentenza in caso di procedura giudiziale, contengono sia gli aspetti patrimoniali che i provvedimenti rispetto ai figli o al coniuge più debole.

Qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri, il giudice può stabilire che l’altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento, salvo che si tratti di un coniuge a cui è addebitata la separazione. In quest’ultimo caso, il coniuge perde il diritto al mantenimento, pur avendo diritto agli alimenti, se versa in stato di assoluta indigenza.

Nel caso in cui vi siano figli minori o non economicamente autosufficientil’abitazione familiare viene di regola assegnata al genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente. Inoltre, il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l’assegnazione della casa coniugale può essere trascritto, al fine di renderlo opponibile a terzi acquirenti.

L’affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio viene disposto in virtù di alcuni principi fondamentali, secondo cui il figlio minore ha il diritto di:

  • mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
  • ricevere curaeducazione e istruzione da entrambi i genitori;
  • conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), e questa situazione rappresenta oggi la regola, oppure può stabilire a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo).

In ogni caso, deve sempre essere tenuto in considerazione l’interesse della prole e definite le precise modalità di frequentazione, nonché la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuirne al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione.

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