LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
Può accadere, nella realtà quotidiana, di trovarsi ad essere comproprietari di uno o più beni immobili e di non riuscire a trovare un accordo per la loro gestione.
Senza dubbio, il caso più frequente di comunione è quello che si concretizza alla morte di una persona, quando l’eredità spetta pro quota a più persone che l’accettano e si costituisce così una comunione ereditaria, laddove i singoli eredi diventano tra loro “coeredi”.
Può concretizzarsi tuttavia anche una comunione volontaria, ad esempio con l’acquisto da parte di due o più persone della quota di un unico bene, diventando in tal modo essi “comproprietari”.
In questi casi, l’art. 1111 C.C. riconosce a ciascun comproprietario il diritto di chiedere ed ottenere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione, senza che gli altri possano impedirlo.

La comunione, comunque si sia costituita, rappresenta spesso fonte di attriti, incomprensioni e liti giudiziali che possono trascinarsi molto a lungo.
Ove si concretizzi un accordo, la comunione si può sciogliere con la divisione e cioè con il frazionamento in natura tra i diversi coeredi o comproprietari, in proporzione alla quota che spetta a ciascuno, dei beni parte facenti parte della comunione, talchè ogni singolo soggetto diventa proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati, eventualmente con i relativi conguagli in denaro.
Se manca un accordo, ciascun coerede o comproprietario, qualunque sia la quota che gli spetta (quindi anche per una quota del tutto minoritaria) può rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni, mediante la procedura disciplinata dagli artt. 748 ss. C.C., applicabile sia alle divisioni ereditarie che in qualunque altro caso di divisione giudiziale di comunioni.
Prima di avviare una causa di divisione giudiziale, è obbligatorio procedere all’introduzione di un procedimento di Mediazione davanti a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un Avvocato, essendo ciò previsto a pena di improcedibilità.
Dopo avere tentato vanamente detta Mediazione, il coerede o il comproprietario che voglia promuovere un giudizio di divisione deve rivolgersi al Tribunale del luogo nel quale si è aperta la successione (che coincide con l’ultimo domicilio del defunto) o il bene si trova.

Il processo di divisione davanti al Tribunale è articolato in due fasi. Il Tribunale deve predisporre dapprima, a mezzo di Consulenza Tecnica d’Ufficio, un progetto di divisione, laddove i beni risultino comodamente divisibili, su cui sentire le parti, e fare tutto quanto necessiti per accertare la piena sussistenza del diritto alla divisione: se non sorgono contestazioni, il progetto divisionale viene dichiarato esecutivo e le singole porzioni possono essere attribuite a ciascun coerede o comproprietario.
Un bene non è “comodamente divisibile” quando non è fisicamente frazionabile, quando, cioè, è impossibile realizzare delle porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento (il caso più frequente è un appartamento avente più comproprietari, con unico ingresso).
Se un bene non è divisibile, o non lo è “comodamente”, uno o più coeredi o comproprietari (in genere, coloro che possiedono la quota maggiore) possono chiederne l’attribuzione diretta, versando un conguaglio in denaro agli altri aventi diritto.
Se nessun comproprietario o coerede è disposto ad acquistare le quote altrui, dovrà procedersi alla vendita a terzi, aprendosi così una seconda fase del giudizio di divisione in Tribunale, con conseguente distribuzione del ricavato in proporzione alle quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.

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