LA TRUFFA CON POSTEPAY
Chi pone in vendita su un sito internet un bene che poi non consegna al compratore, nonostante il pagamento regolarmente effettuato tramite ricarica di una carta postepay, commette il reato di truffa.
Su quale sia il Tribunale competente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 49988/2018, ha precisato che, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”.
Il luogo di consumazione del reato è dunque quello in cui la persona offesa ha effettuato la ricarica della carta postepay.
