LICENZIAMENTO DA SOCIAL
E’ legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che pubblichi sui social network (nella specie, Facebook) immagini e commenti offensivi nei confronti della società datrice, non potendo essere invocato dal dipendente un divieto di interferenza nella vita privata.
Infatti, l’accesso al suo profilo Facebook, da parte del datore, è volto ad accertare non le sue opinioni bensì atteggiamenti rilevanti ai fini della verifica delle sue attitudini professionali, stante la potenzialità diffusiva del materiale postato.
Così, la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 novembre 2018, ha confermato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la condotta extralavorativa del dipendente può avere rilevanza disciplinare ove costituisca violazione delle obbligazioni gravanti sul lavoratore o, comunque, si rifletta negativamente sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro corretto adempimento della prestazione.
