LA RESPONSABILITA’ MEDICA

Per “responsabilità medica” si intende la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria, per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa.

Si ha responsabilità medica, dunque, quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario.

Quando dalla propria condotta colposa deriva una lesione personale o la morte della persona assistita il medico (o il sanitario in genere) è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa, sia essa “colpa generica”:

  • la negligenza, ossia la superficialità, la trascuratezza, la disattenzione;
  • l’imprudenza, ossia la condotta avventata o temeraria del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica;
  • l’imperizia, ossia la scarsa preparazione professionale per incapacità proprie, insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica; o “colpa specifica”:
  • la violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto ad osservare quali espressioni di legge o di un’autorità pubblica, disciplinanti specifiche attività o il corretto svolgimento delle procedure sanitarie (protocolli, linee guida).

L’errore del medico può essere compiuto nella fase diagnostica, in quella prognostica e nella fase terapeutica, ma  l’accertamento di una condotta colposa o imperita non può prescindere dall’individuazione di un preciso legame, un preciso nesso causale tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo. Ed è proprio l’individuazione del nesso causale l’aspetto forse più complicato della materia.

In questo contesto, fondamentale è anche l’obbligo di informazione in favore del paziente: la carenza di un adeguato consenso informato conduce alla responsabilità del professionista e della struttura.

La responsabilità del medico può essere di due tipi: contrattuale (nel caso di preesistenza di un rap­porto di tipo obbligatorio, un con­tratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera intellettuale) ed extracontrattuale (in difetto di accordo preventivo, ogniqualvolta il medico violi il principio generale del “neminem laedere”).

Diverse sono le conseguenze in termini di prova: mentre nella responsabilità contrattuale l’onere della prova ricade sul medico, che è tenuto a dimostrare la riconducibilità dell’inadempienza ad una causa a lui non imputabile, nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve provare l’esistenza dell’illecito, della condotta colpevole, dell’evento di danno e del nesso causale. Tuttavia, in caso di prestazione medico-chirurgica opera sempre di regola, accanto alla responsabilità contrattuale, anche quella extracontrattuale per il rispetto dei valori tutelati della salute e della vita a prescindere da precostituiti obblighi contrattuali.

La recente Legge Gelli-Bianco introduce una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l’obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente. Per deflazionare il contenzioso, tale Legge ha previsto come condizione di procedibilità della domanda risarcitoria l’espletamento della consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, del procedimento di mediazione civile.

yanogiovannini