LA RESPONSABILITA’ DI MAESTRI E GENITORI

Chi risponde dei danni cagionati dai minori, a casa e a scuola?

L’art. 2048 Cod. Civ. detta due diverse discipline. In linea di principio, i genitori sono responsabili del danno cagionato dai figli minori che abitano con essi. Per i maestri e precettori, invece, la responsabilità è più circoscritta nel tempo, rispondendo essi solo quando gli allievi sono sotto la loro vigilanza.

Genitori e insegnanti si liberano da responsabilità esclusivamente nel caso in cui provino di non aver potuto impedire il fatto illecito del minore, prove liberatorie che, come appresso si dirà, operano in modo distinto.

Sussiste dunque, in favore del danneggiato, una vera e propria presunzione di responsabilità, per superare la quale, genitori, tutori, precettori e maestri d’arte non solo devono dimostrare di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma sono tenuti a provare anche di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l’insorgere della situazione di pericolo.

La condotta illecita foriera di danno, nello specifico, per poter dar luogo al risarcimento, deve essere di violenza e irruenza tali da risultare incompatibile con il contesto ambientale.

Così, non è stata considerata illecita la condotta dannosa di uno studente tenuta nel corso di una partita di calcetto svoltasi durante le ore di educazione fisica, se ha riguardato un comportamento normalmente praticato per risolvere una situazione che si presenta usualmente nel corso della partita e se è stata connotata in concreto da un grado di violenza e irruenza compatibili con il contesto e con l’età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco.

Al contrario, sono stati ritenuti responsabili i genitori per i danni provocati dal figlio che abbia colpito un avversario di una competizione sportiva con una testata violenta e inaspettata, per di più a gioco fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte della vittima.

In tal caso, l’obbligo risarcitorio non può essere neppure eliminato dall’impossibilità dei genitori di intervenire nel corso della gara, poiché a loro carico sussiste sempre il dovere di impartire ai figli un’educazione adeguata, personalizzata ed efficace, per cui la carenza e l’inadeguatezza dell’educazione e della vigilanza ben possono ricavarsi anche dalla gravità e dalle modalità del fatto illecito. 

E’ proprio sotto il profilo della prova liberatoria, ossia il non aver potuto impedire il fatto, che le due fattispecie divergono. Il primo comma disegna quella che tradizionalmente viene qualificata come responsabilità per culpa in educando; il secondo comma, invece, indica che cosa non è stato fatto, cioè la “vigilanza“, c.d. culpa in vigilando. Anche i genitori sono gravati di un onere di vigilanza dei figli minorenni, ma è evidente che la “vigilanza” del secondo comma è di contenuto specifico, in quanto si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai loro “allievi e apprendisti“.

Il compimento del diciottesimo anno di età, peraltro, non estingue di per sé l’obbligo di vigilanza gravante sul precettore, giacché la maggiore età non comporta che il soggetto affidato cessi di essere allievo, posto che l’attività di vigilanza si pone come necessaria per l’attività di insegnamento. Cionondimeno, il raggiungimento della maggiore età incide nella determinazione del contenuto dell’obbligo di vigilanza  e quindi sull’onere probatorio che incombe sull’insegnante, alleggerendolo, in quanto la dimostrazione, da parte sua, della maggiore età dell’allievo deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento e dunque da una persona che non era prevedibile che tenesse una tale condotta. Al danneggiato rimane solo la possibilità di vincere la presunzione di caso fortuito derivante dalla maggiore età, con la dimostrazione della prevedibilità ed evitabilità della condotta dannosa da parte del soggetto che l’ha posta in essere.

yanogiovannini