LE ATTIVITA’ PERICOLOSE
L’art. 2050 C.C. stabilisce che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
In primo luogo, occorre intendersi sul concetto di attività pericolosa. La valutazione, infatti, di un’attività come pericolosa o meno non può essere compiuta in astratto ma accertata in base alle modalità con cui viene svolta. Così come, ad esempio, nel caso del maneggio, occorre verificare come viene impartito l’insegnamento, le caratteristiche degli animali impiegati e la qualità degli allievi, che possono essere più o meno esperti.
Il gestore dell’attività identificata come pericolosa si libera da responsabilità solo provando di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno: la prova liberatoria non verte dunque sulle modalità del fatto che ha cagionato il danno, ma sulle modalità di organizzazione dell’attività pericolosa, che debbono apparire idonee a prevenire eventuali danni. In realtà, poiché si verte in materia di responsabilità oggettiva, la vera prova liberatoria, al dunque, potrà raggiungersi solo dimostrando che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l’adeguata diligenza, ossia che il danno è dovuto ad un caso fortuito.
La giurisprudenza, in più occasioni, ha affermato che il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti e, più in generale, ha predicato l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. laddove l’esperienza del fantino, le caratteristiche del percorso o il comportamento dell’animale montato comportino una maggiore esposizione al rischi di incidenti.
Occorre dunque, sempre e comunque, una valutazione del caso concreto, per potersi giovare dell’ipotesi di responsabilità oggettiva che l’art. 2050 C.C. introduce nell’ordinamento.
