IL DANNO DA ANIMALI

L’art. 2052 C.C. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Colui che ha la proprietà o l’uso dell’animale risponde per il solo nesso di causalità fra l’azione dell’animale e l’evento, indipendentemente da una sua negligenza, imprudenza o imperizia o da una concreta colpa nella custodia dell’animale.

Detta responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.

Al danneggiato spetta solo di provare l’esistenza del rapporto causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il proprietario, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere tale nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

Questo fattore esterno ben può comprende anche il fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. 

Non è caso fortuito il fatto improvviso e imprevedibile dell’animale, né un suo repentino mutamento di umore, così come non rileva il fatto che l’animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto. Anche la causa ignota, peraltro, rimane a carico del proprietario.

Il proprietario dell’animale, quindi, risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della mera relazione (di proprietà o di uso) esistente fra lui e l’animale, nonché del nesso causale sussistente fra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, fattori, questi, di cui deve dare prova il danneggiato, potendo liberarsi con la prova del caso fortuito.

yanogiovannini