LA RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE
Cosa succede se una cosa di cui abbiamo la custodia cagiona danni ad un terzo?
L’art. 2051 Cod. Civ. introduce un principio generale fondamentale e cioè che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
E’ evidente, infatti, che solo il custode, esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele necessarie, nei limiti del possibile, ad evitare quei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa custodia.
Ai fini dell’applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e, pertanto, la capacità di eliminare i pericoli da essa derivanti. Il custode, insomma, è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene.
Trattandosi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova dell’esistenza del rapporto di custodia, nonché del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, intendendo per tale il fatto che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile.
Il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità. L’impossibilità di previsione dell’evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico.
Il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto di un terzo o da un fatto del danneggiato stesso.
Anche le precipitazioni atmosferiche possono integrare l’ipotesi di caso fortuito, allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico.
