L’AFFIDAMENTO CONDIVISO
L’istituto dell’affidamento condiviso, introdotto con Legge n. 54/2006, concretizza il principio della bigenitorialità, ossia il diritto naturale del figlio ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori.
Con esso, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo (ed in mancanza, per mezzo del Giudice), le decisioni di maggiore interesse per la prole relative ad istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità e delle inclinazioni dei figli.
Oggi, l’affidamento condiviso rappresenta la regola, tanto che è necessaria una specificazione per discostarsene. L’affidamento esclusivo, infatti, viene considerato un’eccezione e deve essere particolarmente motivato, necessitando in particolare la dimostrazione dell’idoneità del genitore al quale viene affidato e dell’inidoneità dell’altro.
La circostanza che tra i genitori vi sia un’elevata litigiosità, non è di per sé sufficiente per ricorrere all’affidamento esclusivo, purchè detta litigiosità si mantenga entro determinati limiti considerati tollerabili dalla prole e purché non vada a ledere i suoi interessi.
Affidamento condiviso non implica aritmetica necessità di determinazione di identiche modalità di gestione del minore da parte di entrambi i genitori, ben potendo di fatto prevedersi il collocamento del figlio, in via prevalente, presso uno dei genitori, solitamente nella casa coniugale.
La scelta del genitore presso cui collocare i figli è, in linea generale, indipendente dall’addebito della separazione ad uno dei coniugi; salvo il caso, infatti, in cui le violazioni riguardino proprio i figli (si pensi, ad esempio, al caso di violenze perpetrate a loro danno), la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (ad esempio l’infedeltà) non può tradursi anche in un pregiudizio per la prole, non nuocendo al suo corretto sviluppo psico-fisico, né compromettendo il suo rapporto con il genitore.
Il collocamento può avere diverse forme:
- il collocamento prevalente: i figli hanno la residenza prevalente presso la casa del genitore ritenuto dal giudice più idoneo, il c.d. genitore “collocatario” (generalmente, la madre); si tratta della forma di affidamento più diffusa nella prassi, in quanto ritenuta quella maggiormente in grado di tutelare gli interessi del minore, sul presupposto che il continuo e periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano possa provocare nel minore la perdita di stabili punti di riferimento;
- il collocamento alternato: il minore vive per periodi alterni presso ciascuno dei genitori; ipotesi che tuttavia ha scarsa applicazione nella pratica e che implica un dialogo collaborativo tra i coniugi che molto spesso manca, oltre che per le esigenze di stabilità dei minori;
- il collocamento con alternanza dei genitori nell’abitare la casa familiare: proprio per evitare ai figli continui spostamenti di residenza, con questo sistema sono la madre ed il padre a muoversi da casa secondo turni (di solito, ma non necessariamente, settimanali) prestabiliti, mentre i figli restano collocati nell’ambiente domestico nel quale sono cresciuti, così conservando le proprie abitudini e i propri interessi.
