LA PRESCRIZIONE
La prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare. Dunque, fondamento della prescrizione civile è sia l’inerzia del titolare del diritto sia il trascorrere del tempo, e la sua ratio è da ricercarsi nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Non tutti i diritti si prescrivono. Ve ne sono alcuni, infatti, che non si prescrivono a causa della loro natura: ad esempio, il diritto di proprietà, o i diritti della personalità in genere.
In linea generale, se la legge non dispone diversamente, tutti i diritti si prescrivono in 10 anni, decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sono previsti tuttavia dei termini più brevi o più lunghi rispetto a quello ordinario:
- si prescrivono in 20 anni i diritti reali su cosa altrui;
- si prescrive in 5 anni il diritto di richiedere il risarcimento da fatto illecito (2 anni, se il danno deriva da circolazione stradale);
- si prescrivono in 5 anni, i canoni di locazione di un immobile;
- si prescrive in 1 anno il diritto ai premi assicurativi e il diritto alla provvigione del mediatore.
Gli artt. 2941-2943 C.C. prevedono numerose cause di sospensione e di interruzione del termine prescrizionale, fenomeni per i quali il periodo di tempo resta sospeso (ad esempio, tra coniugi) o va ricalcolato ex novo (ad esempio, a seguito di domanda giudiziale).
Gli artt. 2954-2956 C.C. prevedono inoltre casi di prescrizione presuntiva, per i quali, trascorso un certo periodo di tempo, il diritto si presume estinto, salvo tuttavia la possibilità di fornire prova contraria (seppur soltanto nelle forme del giuramento decisorio o della confessione giudiziale). Ad esempio, si ritiene prescritto in 6 mesi il diritto degli albergatori di ricevere il prezzo dell’alloggio, in 1 anno il diritto dei commercianti al prezzo delle merci vendute ai privati, in 3 anni il diritto al compenso vantato dai professionisti.
In ambito penale, invece, a prescriversi è la rilevanza penale di un determinato fatto, nella convinzione che, dopo un certo arco temporale da quando lo stesso è stato commesso, venga meno l’interesse dello Stato a punire la condotta delittuosa. Il tempo di prescrizione dipende dal tipo di reato: la regola vuole che ogni crimine si prescriva una volta che sia decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena stabilita dalla legge (dunque, i reati punti con l’ergastolo sono imprescrittibili). Il termine prescrizionale comincia a decorrere da quando il fatto è stato commesso, e sono previste molteplici cause di sospensione e di interruzione.
