I VIZI DELLA COSA VENDUTA

Il venditore è tenuto a garantire al compratore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il compratore, tuttavia, ha termini di decadenza e prescrizione ben precisi da rispettare, per non perdere la possibilità di far valere i propri diritti.

Innanzitutto, egli deve denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta. Il compratore non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati.

Inoltre, la relativa azione giudiziaria dovrà essere esperita entro 1 anno dalla consegna del bene.

Va da sé che detti termini non debbano essere rispettati ove i vizi e difetti siano noti al compratore o da questi conoscibili con l’ordinaria diligenza.

Al compratore si aprono dunque due strade, alternative ed irrevocabili: egli può richiedere giudizialmente la riduzione del prezzo in ragione della minore utilità del bene viziato (azione estimatoria), oppure la risoluzione del contratto, ossia la restituzione della cosa da un lato, e la restituzione del prezzo e delle spese sostenute dall’altro (azione redibitoria).

In ogni caso, oltre al risarcimento del danno, se il venditore non prova di avere senza colpa ignorato i vizi.

La medesima disciplina è applicabile nel caso in cui la cosa sia priva delle qualità essenziali (si pensi, ad esempio, alla vendita di frutta fresca, consegnata troppo matura e quindi inidonea al trasporto), purchè la mancanza ecceda la normale tollerabilità. 

Diverso è invece il caso della vendita di una cosa per un’altra (c.d. aliud pro alio), il chè si verifica ad esempio qualora si venda un immobile ad uso abitativo privo della necessaria abitabilità: in detta ipotesi, non si applica la normativa sulla garanzia sopra citata, con i relativi, stringenti termini di decadenza e prescrizione, bensì l’azione ordinaria di risoluzione del contratto, con un termine di prescrizione, quindi, di 10 anni.

Va ricordato, infine, che questa disciplina codicistica, applicabile al contratto di compravendita in generale, non si applica nel caso di vendita di beni di consumo, ovvero nei contratti in cui il venditore è un professionista e l’acquirente un consumatore: in tal caso, infatti, la normativa applicabile è quella di cui al Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005), che detta una disciplina di favore nei confronti del consumatore, in ragione della sua debolezza contrattuale.

yanogiovannini