IL PATTO DI FAMIGLIA
Il patto di famiglia (introdotto con Legge n. 55/2006) è il contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Si tratta di uno strumento importante soprattutto per garantire il passaggio generazionale dell’impresa familiare, in deroga al principio del divieto di patti successori di cui all’art. 458 C.C.
L’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda ad uno o più discendenti, con atto pubblico e col consenso dei futuri legittimari. Al contratto devono partecipare, infatti, non solo il disponente e beneficiario, ma anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
E’ un contratto che produce effetti reali, ossia l’effettivo trasferimento dell’azienda o delle quote, ed effetti obbligatori, poiché l’assegnatario deve liquidare i legittimari, in natura o con somma di denaro pari al valore delle quote di riserva a loro spettanti, in quel momento o con impegno a farlo in futuro (ad esempio, all’apertura della successione del disponente).
Quanto ceduto, non è più oggetto di collazione o azione di riduzione, il bene è definitivamente uscito dal patrimonio. Il patto di famiglia consente dunque di garantire la realizzazione di un duplice obiettivo: con esso, da un lato, viene assicurata la continuità all’impresa, salvaguardandola dalle vicende successorie scaturenti alla morte dell’imprenditore, dall’altro, i legittimari rinunciano a partecipare alla successione ed alla divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell’azienda o sulle quote sociali.
Evitando con ciò gran parte delle liti ereditarie future.
