IL TESTAMENTO BIOLOGICO

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate dalla Legge n. 22/2017 e rappresentano dal gennaio 208 una significativa novità.

Ma di cosa si tratta esattamente? In previsione di un’eventuale, futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Le D.A.T. possono essere redatte da tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

Quanto alla forma, la redazione delle D.A.T. può avvenire con:

  • atto pubblico notarile;
  • scrittura privata autenticata da Notaio;
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito Registro, ove istituito;
  • scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni abbiano adottano modalità telematiche di gestione del fascicolo sanitario elettronico.

Dal punto di vista fiscale, va ricordato che le D.A.T. sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Se le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, le D.A.T. possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare

Con le medesime forme, le D.A.T. sono rinnovabili, modificabilirevocabili in qualsiasi momento.

La Legge prevede la possibilità di indicare nelle D.A.T. un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente, purché questi sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, fiduciario che è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle D.A.T., le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario qualora:

  • esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.

Ove le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario (o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace), le disposizioni mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente ed in caso di necessità il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di Sostegno.

yanogiovannini