IL RISARCIMENTO DA SINISTRO STRADALE
Nel caso si venga coinvolti in un incidente stradale, è bene tenere a mente la procedura volta ad ottenere il giusto risarcimento dei danni.
In primo luogo, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, devono denunciare il sinistro, entro 3 giorni, alla propria impresa di assicurazione.
Se i conducenti, in sede di sinistro, hanno provveduto alla compilazione e alla sottoscrizione del modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente), ciò fa presumere, sino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Qualora il sinistro abbia provocato soltanto danni materiali o lesioni personali lievi (danno biologico inferiore al 9% di invalidità permanente), i danneggiati devono rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa (c.d. procedura di “indennizzo diretto”).
Qualora invece il danno fisico subito abbia comportato una lesione grave (danno biologico superiore al 9%, c.d. lesioni macropermanenti), il danneggiato dovrà esperire la procedura ordinaria per ottenere il risarcimento, ossia rivolgersi alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro stradale.
Diversamente avviene per il terzo trasportato, che deve avanzare le proprie pretese risarcitorie, sempre e comunque, alla compagnia del vettore.
Quando si parla genericamente di risarcimento danni, si fa riferimento tanto ai danni patrimoniali (la spesa di riparazione dell’auto, le spese mediche, la diminuzione della capacità di produrre reddito), quanto ai danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale).
La compagnia d’assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento (che va inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c.), ha l’onere di dare riscontro entro:
– 30 giorni, nel solo caso di danni a veicoli o cose con modulo C.A.I. regolarmente firmato da entrambi;
– 60 giorni, in caso di danni circoscritti a veicoli o cose, se il modulo C.A.I. è firmato da un solo conducente;
– 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche.
Entro i termini sopra indicati, la compagnia assicurativa deve formulare un’offerta di risarcimento al danneggiato e, se lo stesso la ritiene congrua, deve corrisponderne il relativo importo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se, al contrario, il danneggiato rifiuta l’offerta o la ritiene inadeguata, l’Assicurazione sarà comunque tenuta a corrispondere la somma offerta ed il danneggiato potrà trattenerla a titolo di acconto sulla maggiore somma risarcitoria dovuta ed adire, se del caso, l’autorità giudiziaria per il riconoscimento della differenza.
Se la compagnia non intende riconoscere al danneggiato il diritto al risarcimento o offre una somma notevolmente inferiore rispetto al valore del danno, egli può adire l’Autorità Giudiziaria civile al fine di vedersi riconoscere la somma risarcitoria corretta.
Prima di instaurare il giudizio, nei confronti della propria Compagnia o della Compagnia del responsabile, con facoltà di scelta, è tuttavia obbligatorio tentare di raggiungere un accordo transattivo tra le parti, mediante il ricorso alla “negoziazione assistita”: solo l’esito negativo della negoziazione assistita consentirà di incardinare il giudizio vero e proprio.
L’azione giudiziaria, in ogni caso, può essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte della compagnia assicurativa di richiesta di risarcimento (in presenza di soli danni a veicoli o cose), o 90 giorniquando si tratta di incidenti con lesioni personali gravi.
Qualora dall’incidente stradale derivino lesioni personali, è altresì possibile esperire l’azione penale, mediante la presentazione di una denuncia-querela entro 3 mesi dall’accaduto, fermo restando che in caso di lesioni gravissime o morte, il procedimento penale sarà aperto d’ufficio, senza necessità di querela.
Infine, è bene tenere a mente i termini di prescrizione del diritto in questione. L’azione, infatti, andrà esercitata entro 2 anni dal fatto per l’azione civile (5 se l’azione del responsabile è qualificata non solo come illecito civile bensì anche come reato).
Si tratta, dunque, di una procedura non complessa ma che riveste connotati peculiari che è opportuno conoscere.
