LA DURATA DEL PROCESSO
La Legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto) ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento ad hoc per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’irragionevole durata del processo.
In primo luogo, bisogna intendersi su cosa si intenda per ragionevole e, quindi, per irragionevole durata di un processo: nello specifico, il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:
- 3 anni per i procedimenti di primo grado;
- 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
- 1 anno per il giudizio di legittimità;
- 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;
- 6 anni per le procedure concorsuali;
- in ogni caso, il termine ragionevole è rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.
La competenza a decidere sui ricorsi per equa riparazione spetta al Presidente della Corte d’Appello nel cui distretto ha sede il Giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.
La proposizione della domanda di equa riparazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
- irragionevole durata del processo (da valutarsi come sopra);
- attuazione dei rimedi preventivi, strumenti processuali che le parti hanno l’onere di attivare per contenere l’eccessiva durata del processo (ad es., il ricorso ex art. 702 bis C.p.c. in luogo del giudizio ordinario, la discussione orale ex art. 281 sexies C.p.c., etc.)
- esistenza di un danno;
- nesso causale tra l’irragionevole durata del processo ed il danno.
I danni risarcibili possono attenere sia al profilo patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) sia a quello non patrimoniale(biologico, morale, esistenziale), fermo restando che la liquidazione non potrà che avvenire secondo equità.
