I CONTRATTI NELL’EMERGENZA

L’emergenza epidemiologica in atto, al di là dei gravissimi aspetti sanitari, potrebbe avere conseguenze molto pesanti anche in ambito contrattuale, potrebbe comportare cioè un possibile aumento esponenziale del rischio di “inadempimento contrattuale” da parte di quelle parti (imprese, professionisti, privati) che, in buona fede, hanno assunto particolari obbligazioni commerciali, che per effetto della crisi non sono più in grado di onorare.

L’art. 1218 C.C., la norma cardine in tema di inadempimento contrattuale, è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa, superabile soltanto mediante la prova dello specifico inadempimento che abbia reso impossibile la prestazione o almeno la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima impossibilità non possa essere imputabile al debitore.

Tra le cause “terze” che il debitore può invocare per sostenere l’impossibilità della prestazione, rientrano gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa (il c.d. factum principis): si tratta, nel concreto, di tutti quei provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato.

Va da sé che la prestazione di corrispondere un prezzo (sia esso un canone di locazione o altro) ha carattere fungibile, per cui è estremamente difficile sostenere che il debitore, pur non avendone provvista, non sia in grado di procurarsene. Il creditore avrebbe quindi buon gioco a sostenere il carattere soggettivo dell’impossibilità, con conseguente inefficacia dell’eccezione in questione.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione va tenuta distinta dall’eccessiva onerosità sopravvenuta, cioè un fatto sopravvenuto che non impedisce la prestazione, ma la rende più onerosa per il debitore: si tratta di un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, riconducibile ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. 

In tale contesto generale, si è inserito il D.L. 181/2020, che prevede: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

E’ estremamente difficile, oggi, pensare a come la situazione emergenziale che viviamo inciderà, concretamente, sugli obblighi contrattuali in essere, se cioè possa invocarsi l’una o l’altra tutela, per il debitore inadempiente.

Occorrerà dunque valutare caso per caso ed esaminare attentamente i connotati di ogni situazione che si rappresenti, affinchè ciò non diventi semplicemente un modo nuovo di eludere gli impegni.

yanogiovannini