IL MANTENIMENTO, OGGI
Benchè sia un preciso dovere dei genitori mantenere i figli minori o non autosufficienti, contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, è legittimo chiedersi, oggi, in tempi da emergenza da Covid-19, come possa contemperarsi questo principio giuridico con le susseguenti limitazioni delle libertà individuali e le gravi contrazioni dell’attività lavorativa e dei redditi.
In linea generale, il mancato adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autosufficienti, è, oltre che illecito civile, reato perseguibile d’ufficio.
Tuttavia, oggi, il genitore non collocatario, di regola obbligato al mantenimento dei figli, ben potrebbe trovarsi nell’impossibilità concreta e comprovata di corrispondere con puntualità ed integralmente il mantenimento ordinario e straordinario.
L’art. 156 C.C. prevede, in linea generale, che, su istanza di parte, il genitore obbligato, laddove sopravvengano giustificati motivi, possa chiedere al giudice di disporre la revoca o modifica dei provvedimenti relativi al mantenimento.
Va detto, in ogni caso, che il genitore obbligato non potrà sospendere o ridurre in automatico il mantenimento, ma dovrà ricorrere al Giudice per chiedere la riduzione dell’obbligo impostogli, dando prova che la normativa emergenziale ha determinato la contrazione dei suoi redditi cui è conseguita.
Identica prova rigorosa dell’impossibilità incolpevole a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli è necessaria anche per escludere la responsabilità penale del genitore.
E’ evidente, però, come l’odierna emergenza non possa e non debba essere utilizzata come una scusante volta a sottrarsi agli obblighi di assistenza materiale. Occorre sempre, infatti, il giudizio di un Giudice che accerti una comprovata e incolpevole impossibilità dell’onerato ad adempiere in tutto o in parte all’obbligo posto a suo carico.
