COVID-19 E INAIL

In un sistema come il nostro, in cui la tutela Inail è incentrata sul concetto di rischio professionale, connaturato alla intrinseca pericolosità del lavoro, è legittimo chiedersi come possano incidere le infezioni da Covid-19, circostanza che ha indotto l’Istituto ad emanare la Circolare n. 13/2020.

In primo luogo, l’Inail ha correttamente inquadrato le affezioni che dovessero colpire il lavoratore esposto a detto virus come infortunio sul lavoro, sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di malattie infettive e parassitarie per le quali la causa virulenta è equiparata alla causa violenta.

E ciò anche se l’infezione da Covid 19 ha caratteristiche particolari che la contraddistinguono rispetto ad altre infezioni morbose e parassitarie, soprattutto per via del contesto pandemico globale nel quale il contagio si colloca, che in buona sostanza rende impossibile stabilire con certezza se la malattia sia stata contratta nell’ambiente lavorativo o sociale/familiare.

In particolare, l’Inail ha distinto due categorie di lavoratori:

  • lavoratori esposti ad elevato rischio sanitario, quali, in primis, gli operatori sanitari e poi tutti i lavoratori che si trovino a contatto col pubblico/utenza (quali, ad esempio, i lavoratori di front office, cassieri, banconisti, addetti alle pulizie in strutture sanitarie, etc.), ovvero tutti i soggetti che, previo accertamento in concreto, si trovino a contatto o con il virus (ad esempio, lavoratori addetti alle pulizie, alle pompe funebri) o con l’utenza (ad. es. i riders);
  • tutti gli altri lavoratori.

Per la prima categoria, il rischio professionale viene individuato mediante l’applicazione del principio di presunzione semplice di origine professionale, stante l’elevato rischio di contagio insito nella mansione espletata; sotto il profilo probatorio, l’istante è certamente avvantaggiato, poiché dovrà provare il contagio del virus e l’adibizione, in concreto, a lavorazioni che rientrino nella categoria o che siano equiparabili ad esse, mentre spetta all’Inail la prova rigorosa che il contagio sia avvenuto in un contesto extra lavorativo, con evidente inversione dell’onere probatorio.

Per la seconda categoria di lavoratori, invece, allorché non sia possibile risalire all’episodio specifico che ha determinato il contagio e non si possa presumere la correlazione tra attività prestata e contagio, vale invece il criterio scientifico medico-legale: ciò significa che l’istante deve rigorosamente allegare e provare fatti o circostanze che consentano di presumere che il virus sia stato contratto nell’ambiente di lavoro, senza potersi giovare di presunzione alcuna.

yanogiovannini