SICUREZZA E COVID-19

In linea generale, l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Quest’obbligo, previsto dall’art. 2087 C.C., da leggersi in combinato disposto con l’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, va oggi necessariamente applicato anche di fronte all’emergenza epidemiologica in atto.

Obiettivo primario delle imprese, oggi, deve essere quello di coniugare la prosecuzione delle attività d’impresa con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, adottando tutte le opportune misure per contrastare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro e attenendosi ai principi di massima cautela e prudenza, vigilando sul rispetto delle best practice operanti in materia.

Sul punto, è stato approntato un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“, contenente le linee guida, alle quali i datori di lavoro devono attenersi.

La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti potrebbe esporre l’azienda al rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa da reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alle relative sanzioni pecuniarie e interdittive, con l’aggravio di una situazione economica già compromessa dall’emergenza in atto.

yanogiovannini