LE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Con il termine “sovraindebitamento”, si intende la “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte“.
La Legge n. 3/2012, insieme al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) e al recente Correttivo ex D.Lgs. n. 136/2024, configurano, per la prima volta in Italia, strumenti volti ad aiutare il debitore non fallibile, ovvero famiglie, piccoli imprenditori e professionisti, a ristrutturare i debiti e a trovare soluzioni a lungo termine per uscire dalle difficoltà economiche.
Si tratta di procedure che si svolgono innanzi ad un Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (OCC), un’istituzione imparziale ed indipendente che valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.
Il Gestore della Crisi è, a sua volta, un professionista scelto dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.
Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento i soggetti sovraindebitati come il consumatore, l’imprenditore agricolo, la start up innovativa, l’ex imprenditore, lo studio professionale o le altre (piccole) imprese non fallibili (che, cioè, stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”), mentre non possono accedervi l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali, chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento, chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore, chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Si tratta di procedure finalizzate ad ottenere in varie forme, sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria, l’estinzione delle obbligazioni del debitore consumatore o, comunque, “non fallibile”, ed attualmente ne esistono di diversi tipi:
Concordato minore: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti e l’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza del debito.
Ristrutturazione debiti del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale in corso.
Liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore ed il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti; all’esito della procedura di gestione della crisi, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione, la quale comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per alcuni anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.
Via via, i requisiti per accedere all’esdebitazione sono stati ulteriormente allentati, permettendo a un numero maggiore di debitori di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio, così come è stata introdotta una clausola che consente di proteggere i debitori vulnerabili (es. famiglie con minori o persone con disabilità) da alcune conseguenze della liquidazione forzata, come lo sfratto dalla prima casa, con potenziamento degli Organismi di Composizione della Crisi.
Mediante l’utilizzo corretto di questi strumenti legislativi, è possibile dunque alleviare le difficoltà dei debitori e contribuire nel contempo ad una ripresa economica di cui può tratte beneficio anche la collettività.
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