T.F.R. E PENSIONE NEL DIVORZIO
Una delle questioni più controverse, in tema di rapporti economici tra coniugi in caso di divorzio, attiene alla sorte dell’Indennità di Fine Rapporto (T.F.R.) maturata da un coniuge e a quella della Pensione di Reversibilità in caso di decesso del medesimo.
E’ bene in primo luogo precisare che, in caso di separazione legale, il matrimonio è ancora in essere, seppur con diritti e doveri affievoliti ex lege, e che solo con il divorzio il matrimonio cessa ad ogni effetto, salvo quanto statuito in Sentenza e appresso precisato.

Ai sensi dell’art. 12 bis della L. n. 898 del 1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può vantare diritti sul T.F.R., se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno di mantenimento, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Dunque, il diritto di credito del coniuge divorziato sul T.F.R. sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo alla maturazione del diritto.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota del Trattamento di Fine Rapporto presuppone, dunque, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dell’obbligato quest’ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio; solo in quel momento, dati i presupposti, il diritto diviene azionabile in giudizio.

In tema di Pensione di Reversibilità, secondo la previsione di cui all’articolo 9 della legge sul divorzio, l’ex coniuge ne ha diritto laddove percepisca un assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze.
Dunque, se non vi è alcun assegno divorzile, viene meno anche il diritto di percepire la Pensione di Reversibilità in caso di decesso dell’ex coniuge divorziato, così come, laddove sussista, cessa immediatamente l’erogazione della pensione se il coniuge si sposa nuovamente.
Il coniuge superstite che ne ha diritto riceverà l’intero trattamento previsto dalla norma di legge, non soltanto l’importo pari all’assegno divorzile, che potrebbe anche essere inferiore alla pensione di reversibilità, e questo perché la pensione di reversibilità è un diritto previdenziale autonomo.
Se il coniuge defunto, nel frattempo, si è risposato, entrambi gli ex coniugi hanno un diritto autonomo, anche se gravante sulla stessa pensione, di ottenere la Pensione di Reversibilità, calcolato con una quota aritmetica tenendo conto della durata del rapporto, fino a valorizzare, come correttivo, anche la convivenza antecedente al matrimonio, spettando al Giudice di decidere in tal senso.
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