LA TUTELA DELLE IMMAGINI SUL WEB

In un’epoca di così grande diffusione di immagini sul web, risulta sempre più dibattuto il tema della loro tutela, ossia l’applicabilità o meno della disciplina del diritto d’autore alle fotografie online.

La normativa vigente in materia distingue preliminarmente tra opere fotografiche creative, soggette a piena tutela, e fotografie semplici, soggette ad una tutela più ridotta.

Di recente, il tema è stato affrontato dal Tribunale di Milano, nella sentenza n. 5635/24 del 02.06.2024. 

Da un lato, l’attore affermava che le fotografie utilizzate dalla convenuta sul proprio sito web dovessero considerarsi protette dal diritto d’autore perché scattate da professionisti ed inserite in un data base accessibile solo tramite password ai clienti, il chè sarebbe valso a renderle opere artistiche, destinate ai soli professionisti dell’editoria.

Per converso, la difesa della convenuta sosteneva che le fotografie utilizzate sul sito fossero di libero utilizzo, reperite online o fornite dai clienti stessi, prive di watermark (il marchio digitale che identifica l’autore di una foto) e senza indicazioni circa la proprietà o la data dello scatto, negando peraltro la natura creativa delle fotografie, affermando che esse rappresentavano una riproduzione oggettiva e formale dei soggetti fotografati, senza possedere quel carattere di originalità e creatività necessario per la tutela piena del diritto d’autore.

Il Tribunale ha statuito che la disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla sia l’ipotesi delle opere d’ingegno sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 2 n 7 L.D.A., che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss., 171 e ss., sia le fotografie semplici, che godono della più limitata tutela dei diritti connessi, ai sensi degli artt. 87 e ss L.D.A., quali “immagini di persone o di aspetti, elementi o di fatti della vita naturale e sociale” prive del carattere creativo.

La giurisprudenza sul punto è dunque orientata a ritenere applicabile la normativa sul diritto d’autore all’utilizzo delle fotografie semplici, solo se e nella misura in cui queste ultime, ex art. 87 ss. L. 633/1941, rechino indicazione del nome dell’autore e della data dello scatto. In caso contrario, cioè laddove manchino tali requisiti, si ritiene che il loro utilizzo non ricada sotto la tutela di cui all’art. 90 della Legge sul Diritto d’Autore: “In assenza della prova, da parte dell’attore, di tali requisiti, la riproduzione delle foto, da parte di terzi, non è considerata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 90 l.d.a., abusiva e le fotografie sono liberamente riproducibili da chiunque senza che siano dovuti i compensi di cui agli artt. 91 e 98 l.d.a., salva la mala fede in capo a colui che le ha riprodotte”.

Se il titolare di un’opera fotografica cede i diritti d’autore a un cessionario e quest’ultimo pubblica la fotografia, la quale viene successivamente riprodotta da altri, il titolare originale ha diritto a un compenso equo solo se il suo nome è chiaramente indicato sulla fotografia riprodotta, poiché, in assenza di tale indicazione, il titolare deve dimostrare la mala fede del riproduttore, provando che quest’ultimo sapeva comunque dell’origine dell’opera.

In virtù dei principi generali, la malafede dell’utilizzatore deve tuttavia essere provata da parte del soggetto che lamenta la lesione del proprio diritto di autore sulle fotografie e, secondo la giurisprudenza, non può essere invocata laddove le immagini siano pubblicate sul web in mancanza delle indicazioni previste dall’art. 90 della L. 633/1941 e senza il contrassegno digitale, il “digital watermark”, che consente di rendere ineliminabile l’apposizione delle indicazioni di cui all’art. 90 alle fotografie contenute in files e trasferite con modalità informatiche o telematiche.

E’ evidente, pertanto, che in un’epoca in cui l’uso delle immagini online è in continuo sviluppo, appare fondamentale che i titolari dei diritti adottino tutte le misure necessarie per proteggere le proprie opere, assicurandosi che queste siano chiaramente identificate per poter beneficiare della tutela prevista dalla legge.

yanogiovannini