VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

L’installazione di sistemi di videosorveglianza privata deve avvenire nel rispetto non solo della disciplina in materia di protezione dei dati personali ma anche delle vigenti normative in materia civile e in materia penale (nello specifico la disciplina riguardante la materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori). 

Con l’approvazione del GDPR, l’Unione Europea ha regolamentato la disciplina in materia di videosorveglianza, fissando gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali che devono essere rispettati da coloro che possiedono un impianto di videosorveglianza privata. 

Il Garante Privacy ha stabilito che per installare un impianto di videosorveglianza privato non è necessaria l’autorizzazione da parte del Garante stesso, ma che l’installazione deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, finalità e necessità, fissando altresì novità circa la cartellonistica da utilizzare ed esprimendosi circa i tempi di conservazione delle immagini riprese, che devono essere cancellate dopo le 24 ore, eventualmente estendibili a 48. 

Il titolare del trattamento, ad esempio il proprietario di una casa che intenda provvedere all’installazione nelle sue pertinenze, deve effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento. 

L’aspetto più problematico è quello relativo ad un’installazione che non si limiti ad insistere su aree di pertinenza propria, bensì consenta di riprendere aree comuni o altrui come ad esempio cortili, marciapiedi, parcheggi o pianerottoli. 

Con un recente provvedimento (12 ottobre 2023 n. 477), il Garante, analizzando la vicenda di un cittadino che aveva installato sul muro esterno della propria abitazione alcune telecamere che potevano riprendere l’area pubblica, ha ribadito che quando si installano sistemi di videosorveglianza in ambito personale o domestico, oltre a rispettare la riservatezza dei vicini, è necessario prestare la massima attenzione a non riprendere aree pubbliche

Nella fattispecie, il dispositivo installato sulla porta di accesso all’abitazione, oltre a riprendere le immagini su zone di non diretta pertinenza, consentiva di registrare le conversazioni di chi passava nelle vicinanze e di intervenire parlando attraverso il microfono. 

Il Garante Privacy ha accertato nel caso concreto che la ripresa dell’area pubblica, rispetto a quelle di propria pertinenza, era avvenuta in maniera non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati della normativa privacy, risultando accertato che l’impianto di videosorveglianza era idoneo alla ripresa di aree che non erano di diretta pertinenza, trattandosi di spazi pubblici, anche in relazione alle registrazioni di audio riconducibili a conversazioni avvenute su area pubblica, pertanto in assenza dell’informativa di legge. 

L’impianto di videosorveglianza va configurato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, etc.).

Dunque, si può affermare che i trattamenti effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati per attività domestiche, benchè da ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina privacy, nel caso in cui l’angolo di visuale delle telecamere si estenda ad aree pubbliche o proprietà altrui, essi sono soggetti agli obblighi del Regolamento, con tutto ciò che ne consegue. 

yanogiovannini