IL CONTRATTO DI POSTEGGIO

Il contratto di parcheggio a pagamento ha interrogato a più riprese la giurisprudenza, che ne ha individuato la natura e atipica e mista, configurandosi in esso elementi tipici del contratto di deposito e del contratto di locazione, con conseguenze pratiche evidenti.

Di recente, la Corte di Cassazione (n. 18277/2023) si è occupata del caso di un proprietario di un’auto che conveniva innanzi al Tribunale la società che gestiva il parcheggio dell’aeroporto chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto.

Il Giudice di primo grado ed il Giudice d’Appello avevano qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di parcheggio privo di custodia, prima, e come contratto di locazione, poi, rigettando dunque la domanda, nonostante le modalità di conclusione del contratto ingenerassero nell’automobilista l’affidamento sull’obbligo di custodia del mezzo.

Ha statuito la Corte che il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è senz’altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale e si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del veicolo nell’area di parcheggio.

Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista: è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo

La responsabilità in questione sussiste anche quando l’impresa che gestisce il parcheggio predispone condizioni generali di contratto che escludano la custodia, ovvero clausole che avrebbero natura pacificamente vessatoria. Un’eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita, infatti, di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio.

Una tale eventuale clausola di esonero di responsabilità inoltre avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio.

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