LE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI

In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori di figli minori o comunque non autosufficienti economicamente, oltre al mantenimento diretto mediante assegno periodico, generalmente a carico del genitore non collocatario, sussiste l’obbligo, per entrambi, in misura percentuale, di affrontare una serie di costi non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma riferiti anche all’aspetto scolastico, sportivo, sanitario, ludico e ricreativo.

Le “spese straordinarie”, infatti, non possono mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico a titolo di mantenimento diretto, posto che le “spese ordinarie” sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle “straordinarie” sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.

Le spese straordinarie consistono, generalmente, nelle spese scolastiche ed educative che non siano quelle comuni, nelle spese medico-sanitarie che non siano quelle di routine, e nelle spese ludico-ricreative destinate a soddisfare le esigenze sociali del figlio.

Sebbene la norma imponga che le spese di maggior interesse debbano essere assunte di comune accordo tra i genitori, si è assistito ad un annoso dibattito tra chi valorizza il momento dell’accordo tra le parti, ritenendolo sempre necessario, sul presupposto che l’affidamento condiviso presuppone la necessità di condivisione di scelte sia sotto il profilo dell’opportunità sia della possibilità rispetto alle condizioni economiche delle parti, e chi tiene in maggior considerazione l’interesse del figlio.

La legge non interviene specificamente in materia di spese straordinarie, lasciando spazio all’interpretazione, per cui oggi si sono affermati alcuni criteri generali, occorrendo distinguere

  • le spese routinarie, per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore
  • le spese straordinarie in senso stretto, per le quali è necessario un preventivo accordo.

Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento (ad esempio, le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche), per cui, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l’esborso.

Le spese straordinarie in senso stretto sono invece imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza (ad esempio, l’esborso per un intervento chirurgico), purché siano, oltre che tali, di rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.

Per via di tali caratteristiche, per l’azionabilità in giudizio di queste ultime, è necessario il previo assenso dell’altra parte, salvo l’impossibilità del preventivo accordo a causa dell’urgenza dell’esborso, occorrendo esperire un’autonoma azione di accertamento al riguardo: spetterà al Giudice, valutando la tipologia di esborso, la sua giustificazione e la documentazione a supporto, stabilire se le spese, come tali, siano ripetibili o meno senza concertazione.

Proprio per far fronte a detti problemi interpretativi, spesso, nei Tribunali, viene adottato un Protocollo per le spese straordinarie, all fine di ridurre al minimo la conflittualità tra le parti sul punto.

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