L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Il principio generale in tema di addebito della separazione è dato dall’art. 151 C.C., il quale stabilisce che il Giudice, pronunciando nel merito, dichiara, ove ne sia richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio

Spetta dunque alla parte che richiede l’addebito l’onere di provare in giudizio i presupposti dell’addebito, che, per giurisprudenza costante sono:

– la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio;

– l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. 

Nel concreto, è bene considerare che vi sono strumenti ammessi e strumenti vietati ai fini della prova dell’addebito della separazione.

Per quanto attiene all’obbligo di fedeltà, è stato precisato a più riprese che, ai fini dell’addebito della separazione, la sua inosservanza rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale

Grava insomma sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, al contrario, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Nel concreto, occorre chiedersi quali siano i mezzi di prova che possono essere addotti dalle parti, con particolare riguardo agli strumenti telematici oggi di uso comune. Sul punto, la giurisprudenza ha a più riprese ricondotto le conversazioni via sms, mail e chat all’ambito delle riproduzioni meccaniche, parificandole alle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, alle registrazioni fonografiche e ad ogni altra rappresentazione meccanica di cui all’art. 2712 C.C., statuendone la piena capacità di formare prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità

Il disconoscimento idoneo a far perdere la qualità di prova alle riproduzioni in questione non è sottoposto ai limiti e alle modalità di un normale disconoscimento di scrittura privata, ma deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, cosa che in ogni caso non preclude al Giudice la facoltà di accertarne la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova tradizionali, ivi, comprese le presunzioni o le prove testimoniali. 

Anche la riproduzione fotografica delle schermate delle conversazioni (ad es., quelle su Whatsapp) deve essere trasferita su un formato pdf non modificabile, così che esse possano considerarsi quale vera e propria riproduzione meccanica della messaggistica originale rientrante nella disciplina in esame.

E’ evidente, quindi, che, mentre a seguito del tradizionale disconoscimento, una scrittura privata è del tutto inutilizzabile, salvo il giudizio di verificazione, la riproduzione meccanica della stessa, come può essere una conversazione via chat, pur perdendo pieno valore probatorio, residua quale elemento indiziante, che potrà essere tenuto in considerazione dal Magistrato se suffragato da altri strumenti probatori, per concorrere a motivare un convincimento nei confronti del coniuge contro il quale tale riproduzione viene prodotta. 

Di recente, la Corte di Cassazione (Cass. 12 maggio 2023 n. 13121) si è pronunciata in tal senso, circa una domanda di addebito proposta dal marito nei confronti della moglie, la quale aveva contestato l’utilizzabilità di riproduzioni di conversazioni estrapolate dal suo telefono cellulare, senza il suo consenso e, pertanto, in violazione della sua privacy, elementi che nemmeno, a suo dire, sarebbero legittimamente entrati nel giudizio. 

Nel confermare il consolidato principio di cui sopra, la Suprema Corte ha dunque ritenuto legittimo l’utilizzo delle foto di conversazioni su whatsapp quale elemento di prova, sul presupposto che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità, giungendo alla conclusione che il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto quando è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

Dunque, le schermate delle conversazioni di WhatsApp utilizzate da un coniuge esclusivamente per far valere il suo diritto nel giudizio di separazione sono da ritenersi ammissibili e legittime, in nome di un più ampio diritto alla difesa.

yanogiovannini