IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA DIFFAMAZIONE

Il compimento di atti illeciti mediante l’utilizzo improprio dei social network, Facebook, Instagram, TikTok o altri, è un tema assai attuale, ed è bene conoscere le conseguenze di post o commenti potenzialmente lesivi della reputazione e dell’onore altrui.

La responsabilità, e quindi la tutela per il danneggiato, può essere di due tipi, anche concorrenti tra loro, civile e penale, poiché un medesimo fatto può costituire illecito penale(art. 595 C.P.) ed illecito civile (art. 2043 C.C.).

Per agire penalmente, la vittima di diffamazione dovrà sporgere formale querela entro il termine di tre mesi dai fatti di reato, dopodiché dovrà valutare se attendere la prosecuzione del procedimento penale e costituirsi parte civile nel medesimo, richiedendo il risarcimento dei danni in questa sede, ovvero se agire civilmente. 

In sede penale, la vittima potrà chiedere il sequestro preventivo del sito o della pagina telematica (ad es. una pagina Facebook) che contenga il post o il commento diffamatorio incriminato, qualora il suo titolare si rifiuti di eliminare spontaneamente lo scritto oggetto di contestazione. 

La vittima di attacchi diffamatori potrà agire anche soltanto in sede civile allo scopo di ottenere il dovuto risarcimento dei danni subiti, azione civile che deve necessariamente essere preceduta dalla Mediazione Civile e Commerciale, come vera e propria condizione di procedibilità.

Anche in ambito civilistico esiste uno strumento cautelare che consente di ottenere una tutela di urgenza in tempi brevi, ovvero di far cancellare il contenuto diffamatorio a stretto giro così scongiurando l’eccessiva diffusione dello stesso: si tratta nello specifico del procedimento d’urgenza ex art. 700 C.p.c., il quale potrà essere instaurato ancor prima di avviare il giudizio ordinario volto ad ottenere il risarcimento dei danni.

A seconda dell’entità e della diffusione del messaggio denigratorio, la diffamazione può generare un danno nei confronti della vittima che potrà assumere una natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

Sul punto, si è chiarito che idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto (ad esempio, il social network Facebook è idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia di c.d. amici del titolare del profilo), dalla rilevanza dell’offesa, nonché dalla posizione sociale della vittima.

yanogiovannini