IL TESTAMENTO: LIBERTA’ E LIMITI

Uno dei principi fondamentali del nostro Diritto delle Successioni  è quello della libertà del testatore, sia pure nei limiti stabiliti dalla legge. In forza di tale principio, il testatore può:

  • decidere se lasciare o non lasciare testamento, lasciando spazio, in quest’ultimo caso, al meccanismo della successione legittima;
  • determinare nel modo più libero il contenuto del proprio atto di ultima volontà, purchè si trovi nella condizione di esprimere la propria volontà libero da qualunque tipo di condizionamenti;
  • revocare o modificare il testamento in ogni momento, fino all’ultimo istante di vita.

Tuttavia, la legislazione italiana impone dei limiti ben precisi alla libertà di testare:

  • in primo luogo, sono espressamente vietati i patti successori, ossia quelle convenzioni (bilaterali o unilaterali) che hanno ad oggetto, in tutto od in parte, una futura successione. In sostanza, non si può rinunciare preventivamente a diritti che potrebbero spettare in una successione non ancora aperta, così come non è possibile estromettere taluno che ne abbia diritto, prima dell’apertura della successione;
  • in secondo luogo, è necessario trovare un bilanciamento con altri interessi giudicati rilevanti dal nostro ordinamento, primo fra tutti. quello della tutela dei legittimari, realizzato tramite il principio della intangibilità della quota di legittima.

I legittimari sono i soggetti legati dai rapporti familiari più stretti con il de cuius:

  • il coniuge;
  • figli (e i loro discendenti, in mancanza dei figli);
  • gli ascendenti (nel caso in cui non vi siano figli né altri discendenti). 

Questi vengono tutelati dalla legge in maniera specifica, laddove stabilisce che a loro spetta il diritto di ricevere una quota minima del patrimonio ereditario, denominata quota “di riserva” o “legittima”.

Il patrimonio del testatore si compone, dunque, idealmente, di due quote: la quota di riserva o legittima, posta a tutela dei legittimari, e la quota disponibile, della quale il testatore può liberamente disporre.

Un testamento che vada ad incidere, ledendola, sulla quota legittima, si espone ad un giudizio di impugnazione che può condurre ad una declaratoria di nullità. 

Una delle modalità più semplici per disporre in vita del proprio è scrivere un testamento olografo, ovvero un testamento scritto di proprio pugno, senza che vi sia necessità della presenza di un Notaio o di testimoni.

Il testamento olografo deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari schemi o formule.

Sono poche le regole formali da tenere in considerazione:

  • l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo;
  • la data: perché il testamento olografo sia valido deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo e, quindi, quale sia quello valido. Inoltre, fornisce un riferimento preciso ed utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore. Non è invece necessaria l’indicazione del luogo;
  • la sottoscrizione: il terzo elemento sostanziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma al termine delle disposizioni, naturalmente scritta di pugno del testatore. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valido anche uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L’importante, infatti, è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

Eventuali aggiunte in momenti successivi (codicilli) devono rispettare i medesimi requisiti: devono cioè anch’esse essere scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte.

Chi redige un testamento olografo, dopo la sua stesura, può:

  • conservarlo a propria cura;
  • affidare il proprio testamento ad una persona di propria fiducia;
  • scegliere di depositare il proprio testamento presso un Notaio.

Le altre forme di testamento previste dalla legge sono il testamento segreto, che altro non è che un testamento olografo depositato in via riservata presso un Notaio che si limita a custodirlo, e il testamento pubblico, redatto direttamente e integralmente da un Notaio in presenza di due testimoni.

yanogiovannini